La tutela delle produzioni agroalimentari tipiche

mag 30, 2011

Il prodotto tipico è un prodotto caratteristico, originario di una determinata area geografica: ogni zona presenta infatti delle specificità che influiscono in modo determinante sulla produzione agricola locale.

In tempi recenti l’Unione Europea ha predisposto un unico sistema di tutela dei prodotti tipici, sia all’interno dell’Unione stessa che in campo internazionale, un sistema che permettesse al consumatore di riconoscere in modo chiaro e semplice un prodotto tipico.

A riconoscimento delle culture e tradizioni locali, la Comunità Europea prevede oggi tre livelli di tutela dei prodotti tipici:

  • DOP: Denominazione di Origine Protetta (Reg. CE 2081/92)
  • IGP: Indicazione Geografica Protetta (Reg. CE 2081/92)
  • STG: Specialità tradizionale garantita (Reg. CE 2082/92)

La Denominazione d’origine protetta (Dop), definita come «il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese», è riservata ai prodotti agricoli o alimentari con esclusione dei prodotti liquorosi, che siano originari di tale regione, luogo o paese e «la cui qualità o le cui caratteristiche siano legate all’ambiente geografico, comprensivi dei fattori naturali ed umani, e la cui trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata». Affinché un prodotto possa fregiarsi di questo marchio, è necessario, tra l’altro, che sia prodotto nel rispetto di un severo disciplinare di produzione e sottoposto ai controlli previsti da parte di terzi.

L’indicazione geografica protetta (Igp), definita come «il nome di una regione o di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese», è riservata ai prodotti agricoli o alimentari che siano originari di tale regione, luogo o paese e «di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata».

Anche i prodotti che si fregiano del marchio Igp devono riferirsi a uno specifico disciplinare ed essere sottoposti a controlli. In linea di massima, però, il riconoscimento della Igp è sottoposto a minori vincoli. Ad esempio, basta una sola caratteristica del prodotto correlata all’area a giustificarne la richiesta e fra tali caratteristiche è compresa anche la reputazione del prodotto stesso, ovvero la notorietà acquisita nel tempo, riconosciuta e apprezzata dal consumatore. Inoltre, è sufficiente che una sola fase del processo produttivo avvenga in una  determinata area geografica.

Una Specialità Tradizionale Garantita (STG) non fa riferimento ad un’origine ma ha per oggetto quello di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

La procedura prevista per la registrazione di una Dop o di una Igp è lunga e complessa, prevedendo il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche a tre livelli: regionale, statale e comunitario.

Il tempo medio necessario per la conclusione delle procedure è di circa ventiquattro mesi.

La richiesta di registrazione di una Dop o di una Igp può essere avanzata dalle associazioni. Per «associazioni» i regolamenti comunitari intendono «qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma o composizione, di produttori e/o trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o alimentare. Ciò anche al fine di creare i presupposti per la costituzione, ove non preesistente, di un idoneo consorzio di valorizzazione in grado di svolgere le importanti funzioni di autocontrollo e tutelare e promuovere il marchio collettivo».

La domanda di registrazione va presentata all’amministrazione regionale competente per territorio che, dopo una prima istruttoria, invia il fascicolo al ministero per le Politiche agricole e forestali, per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea.

Dopo che la richiesta ha superato l’esame dell’apposita commissione di valutazione, se si è ritenuto che la denominazione richiesta possiede i requisiti necessari per ottenere la protezione comunitaria, la domanda viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee per consentire eventuali opposizioni da parte di altri Stati membri.

Solo successivamente la denominazione viene iscritta nel Registro delle denominazioni d’origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, insieme al nome delle associazioni richiedenti e dell’organismo di controllo interessato.

Il ministero per le Politiche agricole e forestali, dopo aver ricevuto il fascicolo inviato dalla Regione interessata, apre l’istruttoria nazionale, che consiste nella verifica formale e tecnica della documentazione. In caso di istruttoria affermativa, tutta la documentazione, accompagnata da una apposita scheda riepilogativa redatta dal Ministero, viene inviata alla Commissione europea.

La Commissione ha sei mesi di tempo dalla ricezione del fascicolo completo per la verifica della domanda di registrazione. Entro questi termini può a sua volta chiedere chiarimenti e integrazioni della stessa. Dopo aver esaminato la proposta, il disciplinare di produzione viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle comunità europee per consentire agli altri Stati membri di avanzare opposizioni.

Se l’esito è positivo, viene infine pubblicata sulla Gazzetta la notizia della registrazione della Dop o della Igp richiesta.

 

 

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