Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

mag 27, 2011

L’etichetta è la “carta d’identità” degli alimenti confezionati attraverso la quale il consumatore può ricavare una serie di informazioni estremamente utili per una corretta e sana alimentazione.

Con l’approvazione della Legge 3 Febbraio 2011 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”  si è raggiunto un importante traguardo per una maggiore trasparenza sulla caratteristiche dei prodotti alimentari.

Il cuore della legge è l’articolo 4 che prevede che, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure stabilite, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Per i prodotti non trasformati il luogo di origine riguarda il paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata.

La legge sottolinea anche all’articolo 5 che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati.

All’articolo 2 della stessa legge si introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele di formaggi. Il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela. La legge contiene anche altri provvedimenti che vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai consumatori.

disposizioni in materia di etichettatura

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